Un introduzione è obbligatoria. La normativa è in continuo movimento; ci sono Regioni che adottano un sistema di liberalizzazione delle autorizzazioni a seguito del “decreto Bersani”, abolendo, così, i contingenti numerici. In pratica chiunque vuole aprire un ristorante può farlo, senza autorizzazioni. Altre regioni, al contrario, adottano il vecchio sistema dei limiti dei contingenti numerici. Ma la situazione sta per cambiare grazie ad una recentissima sentenza del Consiglio di Stato. Verificata la possibilità di conseguire l’autorizzazione cosa bisogna fare? La domanda per l’apertura di un esercizio dev’ essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune in cui si intende avviare l’esercizio. Cosa fare, invece, per l’autorizzazione sanitaria? Alla domanda di autorizzazione comunale, da presentare al Suap, dovrà essere inclusa la richiesta all’Asl dell’idoneità sanitaria del locale, fornita di relazione tecnica dell’attività, planimetria, ecc.. Con il D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 è stata introdotta una rilevante novità, che ha soppresso l’art. 2 della legge 283/1962, che presumeva l’obbligo dell’autorizzazione sanitaria per le attività ristorative. In sostituzione dell’autorizzazione sanitaria è concesso al titolare del locale di notificare al Comune, a mezzo di una Dia
Un introduzione è obbligatoria. La normativa è in continuo movimento; ci sono Regioni che adottano un sistema di liberalizzazione delle autorizzazioni a seguito del “decreto Bersani”, abolendo, così, i contingenti numerici. In pratica chiunque vuole aprire un ristorante può farlo, senza autorizzazioni. Altre regioni, al contrario, adottano il vecchio sistema dei limiti dei contingenti numerici. Ma la situazione sta per cambiare grazie ad una recentissima sentenza del Consiglio di Stato. Verificata la possibilità di conseguire l’autorizzazione cosa bisogna fare? La domanda per l’apertura di un esercizio dev’ essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune in cui si intende avviare l’esercizio. Cosa fare, invece, per l’autorizzazione sanitaria? Alla domanda di autorizzazione comunale, da presentare al Suap, dovrà essere inclusa la richiesta all’Asl dell’idoneità sanitaria del locale, fornita di relazione tecnica dell’attività, planimetria, ecc.. Con il D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 è stata introdotta una rilevante novità, che ha soppresso l’art. 2 della legge 283/1962, che presumeva l’obbligo dell’autorizzazione sanitaria per le attività ristorative. In sostituzione dell’autorizzazione sanitaria è concesso al titolare del locale di notificare al Comune, a mezzo di una Dia (dichiarazione d’inizio attività) differita, la registrazione del possesso dell’impresa dei requisiti minimi in materia d’igiene. Successivamente alla presentazione della Dia al Comune, l’Asl competente deve eseguire un sopralluogo di verifica, dal quale può emergere: la conformità delle attività ai requisiti, la non conformità lieve ai requisiti la non conformità lieve ai requisiti (l’impresa può essere avviata ma gli impedimenti dovranno essere risolti entro i termini stabiliti dall’Asl); la non conformità rilevante (l’attività non potrà cominciare).